Statuto dell'Associazione "Carcere e Territorio di Brescia"Art. 1E' costituita l'associazione "Carcere e Territorio di Brescia", associazione regolata, per quanto non previsto da questo statuto, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi nazionali e regionali sul volontariato.L'Associazione ha sede in Brescia, in via Spalto S. Marco, 19, non ha scopo di lucro e durerà a tempo indeterminato Art. 2L'Associazione ha lo scopo di
Art. 3 Sono soci dell'associazione i fondatori, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private nonché le associazioni che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi suddetti. Il consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione a socio che dovranno essere formulate per iscritto.Le domande dovranno contenere l'espressa dichiarazione di accettazione di questo statuto e l'indicazione del rappresentante dell'organizzazione in seno all'associazione. In caso di rigetto della domanda, la decisione dovrà essere motivata onde consentire il ricorso alla magistratura. Art. 4La qualità di socio si perde per la morte della persona fisica o per recesso - che è consentito in ogni momento, deve essere comunicato al Presidente per lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa.Art. 5Sono organi dell'Associazione:L'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 6L'assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare su oggetti attinenti alla gestione associativa ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e ogni qual volta lo richieda - con indicazione degli argomenti da trattare almeno un quinto degli associati. Allo scadere di ogni trienni l'assemblea ordinaria procede anche alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. E' inoltre competenza dell'assemblea ogni deliberazione modificativa di questo statuto.Art. 7L'assemblea è convocata dal presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio dei soci. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà seguire di almeno un'ora la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.L'assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti, tranne che si tratti di modificare lo statuto: in questo caso sarà necessario il voto dei due terzi degli associati intervenuti all'assemblea. Il voto può essere espresso a mezzo di altro associato, delegato per iscritto; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe Art. 8Il consiglio direttivo è composto da (9) nove membri eletti dall'assemblea per un triennio.I membri sono rieleggibili Può attribuire a singoli associati, a gruppi di associato o a persone estranee all'associazione, compiti determinanti in relazione a singole iniziative. Non è previsto alcun compenso per i componenti del consiglio direttivo e le eventuali prestazioni dei soci sono assolutamente gratuite. Art. 9E' compito del consiglio direttivo attuare, traducendole in termini operativi, le linee programmatiche definite dall'assemblea. Il consiglio gestisce ogni attività dell'associazione, ne cura l'amministrazione e predispone i bilanci annuali. Elegge tra i propri componenti il presidente e - se lo ritiene opportuno - un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, elegge inoltre un segretario - tesoriere con i compiti di verbalizzazione e di conservazione dei documenti e di custodia del fondo associativo.Il consiglio delibera inoltre motivatamente sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti. Art. 10Al consiglio spetta l'amministrazione del fondo associativo.Art. 11Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta egli ne ravvisa la necessità o quando lo richiedano - con indicazione degli oggetti su cui deliberare - almeno tre dei suoi componenti, mediante domanda scritta contenente l'ordine del giorno.Le adunanze del consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Art. 12Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Qualora - per assenza o impedimento - egli sia sostituito dal vice presidente, la firma di quest'ultimo fa di per sé prova di fronte ai terzi della sussistenza di tale assenza o impedimento.Art. 13Il fondo associativo è costituito dai proventi eventuali derivanti da iniziative esterne dell'associazione e da contributi elargiti dall'associazione stessa, a qualunque titolo, da associati, da enti pubblici e da privati.Art. 14Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione dell'associazione. Esso è composto da tre membri effettivi scelti dall'assemblea fra i tecnici del settore, anche non associati. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi accompagnano con una propria relazione, presentata all'assemblea, i bilanci annuali.Non è previsto alcun compenso per i componenti del collegio dei revisori. Art. 15L'associazione, per il conseguimento dei propri fini sociali, può anche assumere personale dipendente anche a tempo parziale e stipulare contratti libero professionali, oltre che avvalersi dell'opera gratuita dei soci.Art. 16Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, che dispone anche la devoluzione del fondo associativo residuo ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro il cui scopo sia il più possibile affine o connesso a quello dell'associazione sciolta
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