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ultimo aggiornamento: 03 set 2008 le parole sottolineate costituiscono link al testo o alla pagina
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Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA di BRESCIA E BERGAMO Via Cefalonia n°49 - 25124 Brescia Tel. 030/221319 Fax 030/2421886 E-mail: cssa.brescia(@giustizia.it UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (U.E.P.E.)I Centri di servizio sociale per adulti (CSSA) sono stati istituiti e regolamentati dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 che all'art. 72 ne prevedeva la costituzione nelle città sede degli Uffici di Sorveglianza. Per effetto della legge 27 luglio 2005, n. 154, essi sono divenuti Uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE). Il loro coordinamento è affidato agli Uffici dell'esecuzione penale estema, presso i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.). Gli Uffici EPE provvedono ad eseguire, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Gli assistenti sociali in servizio presso gli UEPE svolgono le attività indicate dall'ari. 72 della legge penitenziaria: compiti di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio UEPE si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Gli indirizzi generali e il coordinamento in materia sono dettati dalla Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.).
Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna svolgono le seguenti funzioni. Nell'area dell'esecuzione penale esterna: § Attività di aiuto e controllo nei confronti dei soggetti ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale, anche tossicodipendenti. § Attività di assistenza e vigilanza dei detenuti ammessi al regime di semilibertà. § Attività di aiuto e assistenza ai soggetti ammessi alla detenzione domiciliare (art. 47 ter, quater, quinquies dell' O.P.). § Interventi nei confronti dei soggetti ammessi a misure o sanzioni sostitutive della detenzione, quali libertà controllata e semidetenzione. § Interventi di assistenza per i soggetti ammessi al lavoro all'esterno e ai permessi premio. Relativamente ai rapporti con il Tribunale di Sorveglianza effettuano: § Indagini sociali nei confronti di soggetti che hanno fatto istanza di esecuzione penale non detentiva o di altri benefìci previsti dalla Legge. § Relazioni sociali periodiche sull'andamento delle misure alternative in corso nell'ambito della esecuzione penale esterna. All'interno degli Istituti Penitenziari è prevista la partecipazione : § All'attività di osservazione e trattamento intramurario, in collaborazione con gli altri operatori e addetti dell'Istituto Penitenziario, nell'ambito dell'equipe prevista dagli Artt. 13 e 15 O.P. . § Alle commissioni per il Regolamento Interno e alle commissioni per l'organizzazione di Attività Culturali Ricreative e Sportive (Artt. 12, 16, 27 O.P. ). § Alle attività volte al mantenimento e ristabilimento delle relazioni dei detenuti e internati con le famiglie (artt 28 e 45 O.P.) curando in particolare la fase di dimissione e di reinserimento sociale (art. 46 O.P.). § All'attività di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario, su richiesta delle Direzioni degli Istituti (art. 7 O.P.). Ufficio EPE di Brescia e Bergamo Via Cefalonia 49 - 25124 Brescia tel. 030.221319 -fax 030.2421886 e-mail: cssa.brescia@giustizia.it
Schema OperativoElaborata da A.S.C. Cioce L' U.E.P.E. è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, con il seguente orario: • Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 • II martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 • II sabato e i giorni prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00. • Possono essere concordati con i singoli A.S. orari diversi. L'accesso è libero, e vi è servizio di segretariato sociale tutti i giorni nelle ore di apertura al pubblico. Se si conosce l'assistente sociale incaricato del procedimento, è preferibile fissare con lo stesso un appuntamento.
SETTORI DI INTERVENTO DELL' U.E.P.E. INTERVENTI IN ISTITUTO PENITENZIARIO (ESECUZIONE PENALE INTERNA) q Partecipazione all'attività di osservazione e trattamento; q Interventi di vigilanza a sostegno dell'esecuzione del lavoro esterno ( art. 21 ); q Partecipazione alle commissioni per: il regolamento interno; le attività culturali, ricreative e sportive; la biblioteca d'Istituto. q Colloqui con i detenuti ed internati per: problemi familiari; problemi economici; problemi legati al mondo esterno. q Attività di assistenza ai dimittendi. INTERVENTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA MISURE ALTERNATIVE Affidati in prova al servizio sociale Affidati in prova al servizio sociale provvisori particolari (tossico e alcooldipendenti) Affidati in prova al servizio sociale particolari (tossicodipendenti ed alcooldipendenti) Affidati militari Affidati affetti da AIDS conclamata o grave deficit immunitario Semiliberi Detenzioni domiciliari Detenzione domiciliare speciale (c.d. legge Finocchiaro) SANZIONI SOSTITUTIVE Libertà controllata Semidetenzione MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE Libertà vigilata conseguente a libertà condizionata Libertà vigilata da sentenza SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE
CONSULENZA TECNICO PROFESSIONAI E DI SERVIZIO SOCIALE per il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA FINALIZZATA a: . . Revoca misura alternativa (m.a.) e liberazione anticipata Concessione m.a. Estensione m.a. Trasformazione tipologia di misure alternative Concessione riabilitazione per l'UFFICIO DI SORVEGLIANZA FINALIZZATA a: Trasferimento m.a. Concessione, deroga o cambio prescrizioni delle misure alternative Concessione liberazione anticipata affidati Istruzione pratica per proposta di grazia Concessione remissione del debito Per applicazione benefici legge Simeoni e legge tossicodipendenze (affidamento provvisorio) Per gli UFFICI dell' ESECUZIONE PENALE ESTERNA Indagine e verifica socio-familiare e lavorativa Per gli ENTI LOCALI Interventi di collaborazione, progettazione, gestione operativa con gli Enti Territoriali istituzionali e del Privato Sociale Partecipazione ai piani di zona territoriali ex legge 328/00
ALTRI INTERVENTI COMPITI DI: Aiuto ed assistenza ai detenuti lavoranti all'estemo Aiuto al detenuto che fruisce di permesso . Aiuto agli intemati che sono temporaneamente sul territorio per licenza sperimentale ed ordinaria q PARTECIPAZIONE ad atttività istituzionali esterne dell'Amministrazione Penitenziaria e di altri Enti (convegni, congressi) q RAPPRESENTANZA esterna istituzionale (diretta o delegata da Superiori Uffici) per stipula q convenzioni o protocolli d'intesa, protocolli operativi con Enti, Volontari, Privato sociale q COORDINAMENTO lavoro operatori Servizio Civile assegnati all'Ufficio q COORDINAMENTO volontari q PARTECIPAZIONE ad incontri operativi e programmatici con referenti di altri servizi
Misure penali esterne:Affidamento in prova ai servizi sociali. Possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai tre anni. Arresti domiciliari. Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Detenzione domiciliare. Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in casi particolari con pena inferiore ai quattro anni. Liberazione condizionale. Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni Libertà vigilata. Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Licenza. può essere concessa ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Permesso di necessità. Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi familiari di particolare gravità. Permesso premio. può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi familiari, culturali o di lavoro. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. È rinviata quando una donna è incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche per un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Può essere rinviata quando una donna ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche per una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia. Semilibertà. Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni familiari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi). Sospensione condizionale della pena. Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova. Sospensione di pena in attesa dell'affidamento. Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all'affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la situazione personale o familiare del condannato. Legge Finocchiaro. Prevede la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare "speciale" le madri (e anche il padre, in assenza della madre) di bambini che hanno un'età inferiore ai dieci anni, purché non condannate per reati gravi. (In questo caso, devono scontare in carcere almeno una parte della pena). Legge Simeone – Saraceni. consente ai condannati che si trovano a "piede libero" (e hanno una pena inferiore ai tre anni) di poter essere ammessi all'affidamento in prova ai servizi sociali senza dover entrare in carcere. (Se sono in possesso di determinati requisiti: una casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di tre anni. Modalità per accedere al servizio Analisi della domanda di aiuto all'interno dell'Istituto, tramite gli Educatori degli Uffici Pedagogici, per predisporre un progetto sulla persona che dia continuità alle attività svolte durante la detenzione, favorisca una completa ricostruzione del quadro giuridico, lavorativo, familiare e sociale, e di indirizzo all'utilizzo delle risorse.
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